Descrizione
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
(art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013)
Consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Consorzio abbia omesso di pubblicare nel proprio sito web, pur avendone l'obbligo ai sensi del D. Lgs. 33/2013 o di ulteriori e specifiche disposizioni di legge. La richiesta di accesso civico 'semplice' può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni.
L’accesso civico “semplice”, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
L'istanza può essere trasmessa compilando il Modello 1 – richiesta di accesso civico:
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016)
Consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati o documenti formati o detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013)
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
La richiesta può essere presentata usando il Modello 2 – richiesta di accesso generalizzato, allegato:
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, compilando il Modello 2A – opposizione del controinteressato. In caso di accoglimento, il Consorzio provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
ACCESSO DOCUMENTALE
(Legge n. 241/1990)
Consiste nel diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi da parte dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi collettivi e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
La richiesta di accesso documentale può essere presentata da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, deve essere motivata e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla Legge n.241/1990.
L'esame dei documenti presso gli uffici dell'ente è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura e l’Ente ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni
La richiesta può essere presentata usando il Modello 3 – richiesta di accesso documenti amministrativi, allegato: